Dovremmo ringraziare Alfredo Cospito. Sì, avete capito bene: dovremmo ringraziare l’anarco-insurrezionalista terrorista, in carcere al 41-bis da più di un anno. Dovremmo essergli riconoscenti perché, grazie alla sua battaglia politica (sei mesi di sciopero della fame), si è aperto uno spiraglio affinché anche in Italia vengano rispettati i diritti umani dei detenuti. Sembra un paradosso. Perché naturalmente Cospito è in carcere per diversi attentati, e per la gambizzazione di un dirigente Ansaldo a Genova. E non è vero che è detenuto per le sue idee. I pacchi bomba non sono idee, ma strumenti di lotta propri del terrorismo. È vero che in vent’anni e passa di attentati firmati dalla Federazione anarchica informale, non ci sono stati morti ma solo feriti, e però è fuori discussione che gli attentati sono per il nostro diritto penale azioni criminali che vanno punite.
Detto questo, Cospito dal carcere ha aperto una battaglia di civiltà contro il 41-bis (come si può giustificare che, nel 2022, oltre una ventina di detenuti al 41-bis sono stati scarcerati per decorrenza di termini o per aver scontato la pena?). È tempo che il governo convochi gli “stati generali della lotta alla mafia”, chiedendo a tutti gli apparati investigativi e repressivi, alla intelligence, alla magistratura e alla politica di interrogarsi sullo stato dell’arte della mafia e del terrorismo. Gli strumenti di contrasto (compreso il 41-bis) sono obsoleti, risalgono al secolo scorso. Tecnologie moderne, analisi sulle nuove mafie e terrorismi possono indirizzare la politica di prevenzione e repressione utilizzando nuovi strumenti.
Insieme al 41-bis, Alfredo Cospito ha aperto un fronte di contestazione all’ergastolo ostativo. Ora, bisogna dire che nel pieno dello sciopero della fame, sul tema dell’ergastolo ostativo si sono cominciate ad aprire crepe nel muro di gomma costruito dal mondo politico e istituzionale. C’è un fronte che va dagli estremisti di Fratelli d’Italia a quell’antimafia “dura e pura”, rimasta incastrata nei riti e nelle intransigenze del secolo scorso, che non contempla la possibilità di ridiscutere l’ergastolo ostativo: un tipo di regime penitenziario che esclude l’applicabilità dei benefici penitenziari – quali la libertà condizionale, lavoro all’esterno, semilibertà e permessi premio – per gli autori di taluni reati.
A parte una significativa componente dell’opinione pubblica, sensibile ai temi che riguardano la sfera dei diritti umani, la Corte costituzionale, che ha giudicato incostituzionale l’ergastolo ostativo, è recentemente intervenuta nella vicenda Cospito, sul banco degli imputati per l’attentato notturno, senza vittime né feriti, alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Secondo i giudici della Cassazione, la Corte d’assise d’appello doveva contestare all’anarco-insurrezionalista il reato di “strage politica”, condannandolo all’ergastolo.
Oggi la Corte Costituzionale ha riconosciuto che l’attenuante del “fatto lieve” (né morti né feriti) è prevalente, ed è illegittimo che il giudice non ne tenga conto: “La pena dell’ergastolo non può risultare fissa e indefettibile – scrivono i giudici della Consulta –, per effetto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante della recidiva reiterata”.
Adesso la parola passa al ministro di Giustizia, Carlo Nordio. Alfredo Cospito deve ancora essere recluso al 41-bis?