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Caso Cospito, anarchici in rivolta
Spetterà alla Corte costituzionale la decisione di concedere o meno le attenuanti all’anarchico Alfredo Cospito, accusato di aver piazzato, nel 2006, due ordigni nelle vicinanze della Caserma allievi carabinieri di Fossano, vicino a Cuneo. La Corte d’assise di appello di Torino ha infatti deciso di inviare gli atti alla Consulta, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sull’attenuante rispetto al reato di strage politica – secondo gli avvocati dei due militanti della Federazione anarchica informale (Gianluca Vitale, difensore di Anna Beniamino, Flavio Rossi Albertini di Cospito) non si possono trattare nello stesso modo, con la stessa risposta sanzionatoria, fatti di gravità incommensurabilmente diversa, come una strage di mafia, con vittime, e quello che può essere considerato un atto dimostrativo, sia pure dannoso ma senza vittime. Il procuratore generale Francesco Saluzzo e il pm Paolo Scafi avevano chiesto l’ergastolo e dodici mesi di isolamento diurno per Cospito; 27 anni e un mese per la compagna, Anna Beniamino. Nel caso venisse accolta l’attenuante, l’anarchico, già condannato a vent’anni per Fossano e a dieci per l’attentato all’amministratore delegato dell'Ansaldo di Genova, Roberto Adinolfi, gambizzato nel 2012, rischierebbe una pena tra i ventuno e i e ventiquattro anni.
Il caso giudiziario fa discutere: l’azione dei due anarchici è gravissima, ma si dibatte molto sulla opportunità di infliggere a Cospito l’ergastolo ostativo – cioè senza nessuna speranza di ottenere benefici di qualsiasi genere – e di mandarlo al 41/bis, il cosiddetto carcere duro: tecnicamente, l’inchiesta “Scripta manent”, da cui scaturisce il rinvio a giudizio dei due anarchici, ha ritenuto Cospito “capo e organizzatore di un’associazione con finalità di terrorismo”, la Federazione anarchica informale, condannandolo inizialmente a venti anni di carcere; ma poi la Cassazione riqualificò l’accusa di strage contro la pubblica incolumità in strage contro la sicurezza dello Stato – art. 285 del codice penale –, reato che prevede l’ergastolo, anche ostativo, pur in assenza di vittime.
Leggi melonissime?
Primo decreto legge, ieri 31 ottobre, e prima conferma del giro di vite che un governo in camicia un po’ bianca e un po’ nera intende dare al Paese (alla “nazione”, come usa dire il presidente del Consiglio, senza rendersi conto della ridicolaggine dell’articolo maschile). Si tratta di un decreto cosiddetto “omnibus”, che contiene cioè un po’ di tutto – secondo una ormai consolidata, per quanto deprecabile, tradizione –, ma il punto ovviamente non è questo, quanto piuttosto il suo contenuto. Viene introdotta una nuova fattispecie di reato: quella del delitto di rave party, si potrebbe dire. Pene severissime per chi organizza feste o raduni con più di cinquanta persone in aree di ogni tipo, anche dismesse: il che potrebbe includere, a discrezione di prefetti o organi di polizia, qualsiasi occupazione di suolo pubblico o privato – anche quelle, eventualmente, a fini di recupero sociale. Nello specifico, si tratterà di vedere come sarà tradotto in legge il decreto, ma le premesse appaiono pessime.
Altro punto controverso, quello che riguarda l’“ergastolo ostativo”, difeso a spada tratta dalla premier e oggetto, invece, di critica da parte del suo ministro della Giustizia, il più liberale Nordio. A monte, c’è un pronunciamento da parte della Corte costituzionale. Non è ammissibile che un ergastolano – sia pure un incallito criminale – non possa accedere ai benefici di legge (come, per esempio, uscire dal carcere e poi rientrarvi nel corso della giornata) se non sia divenuto, nel frattempo, un collaboratore di giustizia. Ciò significa venire meno al principio di una pena non spietatamente punitiva ma rieducativa – e si potrebbe dire che configuri una sorta di ricatto di Stato nei confronti del detenuto: o ti penti o butto via la chiave della tua cella.