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La prescrizione al tempo del processo resiliente

29 Luglio 2021 Luca Baiada  1319

“Terzogiornale” ha già segnalato buone idee e false piste nel lavoro della commissione Lattanzi istituita dalla ministra Cartabia. Adesso arrivano proposte non risolutive sulla prescrizione. Si è scelto di non ripensare completamente né la legge Cirielli né il sistema Bonafede: una manovra di epoca berlusconiana e uno strumento di altro segno reggono al cambio di stagione, con toppe e rammendi.

Curiosa trovata, l’improcedibilità. In materia penale è un istituto noto, ma di solito consiste nella mancanza di una cosa, nel sopravvenire di un’altra. Qui, per dichiararla, basta il calendario: così si introduce quasi una forma di “prescrizione del processo” in appello e in cassazione. Il sistema sembra ispirato al principio della ragionevole durata, in realtà ne è ben distante. La ragionevole durata impone di farlo, il processo, non di farne una parte e poi basta: vuole che il lavoro giudiziario sia spinto avanti, non di lato.

L’attuale proposta è stata chiamata dei “due orologi”: un computo del tempo a fini sostanziali e uno a fini processuali. È l’applicazione di un’antica abitudine leguleia: bisogna risolvere problemi, quindi si inventano categorie. Dire che il reato non è prescritto ma si dichiara l’improcedibilità, va bene per il lavoro dottrinario e accademico, non per la giustizia. La realtà è prosaica e va considerata dal punto di vista della società, dell’imputato, della vittima: è stata mossa un’accusa e con l’improcedibilità non si arriva a una decisione.

Certo, si evita di pronunciare l’odiosa, innominabile “estinzione del reato”. Se bastassero le parole, sarebbe un successo. Per intenderci: il 1° agosto 1996, grazie a un gioco furbastro di attenuanti, comparazione delle circostanze, misura della pena e altro, il tribunale militare di Roma dichiara che un reato è estinto per prescrizione. Si tratta di una cosina commessa da un certo Erich Priebke: le Fosse Ardeatine, 335 massacrati. Letto il dispositivo, in udienza, il presidente chiarisce agli attoniti presenti e ai giornalisti: “Colpevole, ma non punibile”.

Il processo, ovviamente, fu rifatto. Un giorno qualche altra frase elusiva potrebbe spiegare una clamorosa ingiustizia. Rapinatori col tic dello stupro? Bastonatori in divisa? Colletti bianchi molto sudici? Deplorevole, non procedibile. La beffa sarebbe più grossa, perché su Priebke fu in primo grado, mentre l’improcedibilità è in appello o in cassazione: le vittime ascoltano una condanna, magari due volte, ma poi l’eco svanisce.

Pesa anche il “ce lo chiede l’Europa”: celerità per ricevere sostegno economico. Però, la giustizia vuole processi, nel senso di processi fatti. Invece improcedibilità significa che il processo procedeva, ma adesso non procede oltre: non è stato fatto, è stato cominciato, ha superato la prima tappa, magari anche la seconda. Poi, fiasco. Magistratura democratica ha notato che, se oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per la durata irragionevole dei processi, domani potrebbe condannarla perché li comincia senza finirli.

Se davvero una buona giustizia incentiva gli investimenti (quale imprenditore italiano trasferisce la produzione all’estero attratto dalla giustizia locale?), immaginiamo uno straniero che investe in Italia ed è vittima di reato (estorsione, truffa, ruberie, eccetera). Se il processo sfuma per prescrizione o improcedibilità, per lui sono due abracadabra equivalenti: non ha giustizia e ne esce a bocca amara. Non ci si pensa, perché si guarda alle lungaggini solo dal punto di vista dell’accusato, non della vittima.

Certo, la vittima può intentare una causa, per rifarsi la bocca col miele della veloce giustizia civile italiana. Le prove raccolte in sede penale saranno valutate, meno male. Ma intanto il “fine processo mai”, giustamente temuto per l’imputato, si scarica sulla parte lesa.  

Più delicata, quanto all’ermeneutica giuridica, la questione della natura processuale o sostanziale di questa improcedibilità per passaggio del tempo. Dalla collocazione possono dipendere garanzie differenti; su questo è presto per esprimersi, e senza un’interpretazione assennata, potrebbe intervenire la Corte costituzionale.

Ma le garanzie sono da difendere bene, perché si vuole che il parlamento al tempo della resilienza esamini le priorità nel lavoro requirente. Come osservato dall’Associazione nazionale magistrati, l’attribuzione alla politica dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale stride con la Costituzione. Se si aggiunge che le norme incriminatrici (oggi un numero imponente) le stabilisce il legislatore, si ha l’impressione di una tela di Penelope: si fanno leggi penali, dopo si sceglie quali trascurare senza abrogarle (per poi magari ripensarci), con rischi per la certezza del diritto. Del resto, se i processi sono improcedibili, è normale che le leggi siano illeggibili.

C’è la questione della difformità di trattamento fra primo grado e seguito del processo. Il problema è profondo, è datato e su questo prendersela con la ministra Cartabia sarebbe sbagliato. L’appello, soprattutto, non è una cosa da sottovalutare, una fase ingombrante su cui mettere e togliere strettoie (sul punto si è visto un cattivo andazzo). Un certo modo di guardare alle fasi di impugnazione è un pericoloso accompagnamento della spettacolarità del processo penale, in una società distratta e capricciosa. Ma questa riforma ha un’insidia in più: la necessità di risentire i testimoni in appello, a seconda della provenienza dell’impugnazione, adesso va ripensata meglio.

Bisogna anche salvare con più efficacia il lavoro processuale, fatto in sede penale, per le cause civili o amministrative (risarcimento alle vittime, recupero di beni e crediti dell’amministrazione). La riforma è l’occasione per mettere mano a un sistema generale di liquidazioni del danno veloci e integrali, senza rinvio al giudice civile, o almeno di provvisionali rinforzate; purtroppo in Italia sopravvive la suggestione che la provvisionale sia un lusso. L’intento deflattivo delle cause civili per fatti-reato è un concetto da manuale. Insomma, un’occasione per fare cose giuste rischia di produrre tutt’altro, specialmente se la fretta e le manovre approfittano del solleone.

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Tagsgiustizia Luca Baiada prescrizione processo penale

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