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Sul ruolo delle corti internazionali di giustizia

A margine di un’analisi di Guido Ruotolo, alcune considerazioni sul perché dei tanti mancati interventi nelle crisi contemporanee

26 Agosto 2021 Francesco Mandoi  1627

L’interessante articolo di Guido Ruotolo pone l’accento sulla impotenza delle corti internazionali a far fronte alle crisi che si sono succedute dal 2001 a oggi. Questa constatazione necessita di valutazioni più ampie e analisi più approfondite che non possono non coinvolgere un esame critico dello stesso ruolo svolto dall’Onu nelle crisi menzionate. In linea generale, infatti, è compito del Consiglio di sicurezza, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, in conformità ai fini e ai principi dell’Onu, utilizzando i poteri espressamente attribuiti nei capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta stessa.

Questo organismo, però, ha clamorosamente dimostrato la propria incapacità nell’adempimento di tale compito in tutte le occasioni richiamate nell’articolo di Ruotolo (fatta eccezione per la vicenda relativa all’Afghanistan, i cui sviluppi recenti sono sotto gli occhi di tutti), a causa della indeterminatezza dei principi del diritto internazionale che permettono, nelle controversie “suscettibili  di  mettere  in  pericolo  il  mantenimento  della   pace e della sicurezza internazionale”, ai rappresentanti degli Stati di prospettare e mantenere posizioni opposte, talvolta inconciliabili e tuttavia suffragate dagli stessi principi.

Il principio di legittima difesa e quello di legittima difesa preventiva, per esempio, sono stati invocati dagli Stati Uniti sia in reazione agli attentati dell’11 settembre 2001 per richiedere la risoluzione che autorizzava l’attacco all’Afghanistan, sia per giustificare la seconda guerra contro l’Iraq nel 2003. È evidente come, nel primo caso, i presupposti dell’applicazione dei principi di cui all’art. 51 della Carta dell’Onu ricorressero pienamente, mentre nel secondo la supposta presenza delle fantomatiche armi di distruzione di massa – del tutto indimostrata dalle stesse commissioni d’indagine dell’Onu – fosse solo un pretesto per ottenere il consenso a un attacco che, invece, l’art. 2 della Carta vieterebbe espressamente. L’art. 2, paragrafo 4, proibisce infatti la possibilità di ricorrere all’uso della
forza nelle relazioni internazionali tra gli Stati.

Secondo il principio universale che impone come i trattati, e  quindi i principi depositati al loro interno, debbano essere rigidamente rispettati, tutti gli Stati membri dell’Onu sono rigorosamente tenuti a  sottostare a tale vincolo, senza contare che anche qualora uno Stato non fosse  membro delle Nazioni Unite, l’obbligo risulterebbe in ogni caso cogente, in
quanto il divieto di uso della forza costituisce un principio consuetudinario, e – secondo quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso delle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua nel 1986 – ha raggiunto appunto il rango di principio di jus cogens. Anche il principio di intervento basato sul diritto  umanitario – cioè teso alla salvaguarda di popolazioni civili in pericolo di  sopravvivenza, per cause epidemiche, belliche o di altra natura, e dunque mirato alla protezione e alla salvaguardia degli individui vittime di situazioni contro cui la comunità internazionale non sia stata in grado di operare in maniera efficace tramite i suoi sistemi principali, quali l’Onu o altre organizzazioni specializzate – ha recentemente preso forza all’interno del diritto internazionale, ed è stato invocato nella risoluzione n. 1970 e la successiva 1973 del 2011, che hanno di fatto autorizzato l’intervento internazionale contro la Libia.

Ma la questione riguardante l’intervento umanitario come possibile eccezione al divieto di utilizzare la forza nei confronti di un altro Stato, in una situazione di non intervento diretto delle Nazioni Unite, ha caratteristiche ancora poco evidenti, essendo un’ipotesi sorta solo recentemente in ambito internazionale e non essendo presente in maniera esplicita in alcun trattato internazionale, né risultante da una prassi consolidata che lo renda a tutti gli effetti una norma consuetudinaria. Per effetto del principio di intervento umanitario, si ha infatti una temporanea sospensione dei principi di divieto dell’uso della forza (di cui all’art. 2 par. 4 della Carta) e di non ingerenza negli affari interni di uno Stato (di cui all’art. 2 par. 7).

Come si vede, il potere di risoluzione delle crisi internazionali attribuito all’Onu viene esercitato dal Consiglio di Sicurezza sulla base dei principi – piuttosto elastici – contenuti nella Carta.

Ora, le corti internazionali di cui parla l’articolo di Ruotolo, ossia la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale, hanno competenze differenti e diverso rapporto con l’Onu, la prima essendo organo espressamente previsto dalla Carta, mentre la seconda non è organo delle Nazioni Unite, per cui la sua competenza non è riconosciuta, tra l’altro, da tre dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza – Stati Uniti, Russia e Cina – che non hanno ratificato lo Statuto di Roma.

Entrambe le corti, tuttavia, possono essere adite dal Consiglio di sicurezza dell’Onu nell’esercizio della sua responsabilità principale, quella del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il capitolo VI della Carta prevede, appunto, la strumento della “risoluzione pacifica delle controversie” come uno dei poteri espressamente attribuito al Consiglio di sicurezza.

Nei casi indicati nell’articolo questo strumento appare però trascurato persino relativamente alle risoluzioni 1970 e 1973 del 2011 contro la Libia che, unico Paese al mondo, era stata segnalata al procuratore della Corte penale internazionale per i crimini commessi dal suo governo al tempo di Gheddafi. Infatti, nella risoluzione 1970, il Consiglio di sicurezza decise di deferire al “Prosecutor” (pubblico ministero) della Corte penale internazionale la situazione in Libia a partire dal 15 febbraio 2011, con l’ingiunzione alle autorità libiche di collaborare pienamente e con l’invito, anche agli Stati che non sono attualmente parti dello Statuto di Roma e alle organizzazioni internazionali, di fare altrettanto. Nonostante ciò, lo stesso Consiglio, il mese successivo, decise per le sanzioni alla Libia dalle quali è scaturita l’attuale situazione in quel Paese.

Come si vede, la via giurisdizionale alla risoluzione delle crisi internazionali appare solo una affermazione di principio, e non sarà mai un’alternativa alla competenza del Consiglio di sicurezza nella risoluzione delle controversie. Per conseguenza, appare utopistico immaginare un potere di controllo sulle risoluzioni dello stesso organo da parte delle istituzioni di giustizia dell’Onu.

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