Il 12 giugno è entrato in vigore il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, il pacchetto di nove regolamenti e una direttiva proposto dalla Commissione nel settembre 2020, e adottato definitivamente nel giugno 2024, dopo le votazioni in plenaria del parlamento europeo (vedi qui), alla fine della scorsa legislatura. Il regolamento aveva lasciato agli Stati membri due anni per attuare le condizioni giuridiche, strutturali e operative necessarie per attuare tutte le misure previste.
L’Italia, per esempio, ha approvato un decreto legge, entrato in vigore proprio il 12 giugno, che mette in linea l’ordinamento giuridico nazionale con le nuove condizioni previste dal regolamento, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda i richiedenti asilo che dovranno essere sottoposti alle “procedure accelerate alla frontiera” per l’esame della loro domanda di protezione internazionale. Si tratta dei cittadini di Paesi per i quali vi sia una bassa percentuale di accoglimento (inferiore al 20%) delle domande di asilo, degli individui che rappresentano un possibile rischio per la sicurezza nazionale, e di quelli che hanno ingannato le autorità, per esempio mentendo sulla loro identità e nazionalità.
La Commissione europea è consapevole del fatto che non tutti gli Stati membri sono già pronti ad applicare tutte le misure adeguatamente. L’esecutivo comunitario lo ha ammesso, in una nota in occasione dell’entrata in vigore del Patto, in cui si afferma che “gli Stati membri continueranno ad adattare e perfezionare le nuove procedure nei prossimi mesi, con il continuo supporto della Commissione e delle agenzie dell’Unione”. I ritardi possibili riguardano, tra l’altro, proprio le nuove procedure accelerate alle frontiere per i richiedenti asilo, che hanno meno probabilità di vedere accolta la propria domanda. Queste procedure richiedono che sia predisposto in ogni Stato membro un numero sufficiente di centri di accoglienza per i richiedenti asilo in prossimità dei luoghi di transito o di ingresso negli Stati membri (porti, aeroporti o frontiere fisiche), fino all’eventuale accoglimento della domanda, o, più probabilmente, in attesa della decisione di espulsione in caso di rifiuto. Oltre alle infrastrutture di accoglienza, dovrà essere disponibile il personale per gestirle, e dovrà essere assicurato il monitoraggio obbligatorio del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti da parte di organismi indipendenti.
A regime, la capacità di accoglienza in questi centri di frontiera dovrà essere di trentamila posti in tutta l’Unione, con i posti individuali disponibili da rinnovare ogni dodici settimane, che è il periodo massimo previsto per la procedura accelerata, sei per il primo esame, e altre sei per gli eventuali appelli in caso di rifiuto dell’asilo. Gli Stati membri dovranno assicurare di poter attuare adeguatamente anche le procedure di identificazione e sicurezza (screening) dei migranti irregolari, entro sette giorni dal loro arrivo (o entro tre giorni se sono già all’interno del territorio nazionale), e la raccolta dei loro dati biometrici da trasmettere alla base dati comune europea Eurodac. Lo screening consentirà di individuare i richiedenti asilo a cui va applicata la procedura di frontiera accelerata, mentre i dati Eurodac serviranno soprattutto a evitare i “movimenti secondari” dei migranti che cercano di passare le frontiere interne per andare a presentare una o più domande di asilo in altri Stati membri, eludendo l’obbligo di farlo solo nel Paese di primo ingresso.
Il Patto prevede un notevole giro di vite contro i movimenti secondari, con la responsabilizzazione degli Stati membri “in prima linea” sulle rotte dei flussi migratori, come l’Italia. Questi Paesi finora lasciavano spesso e volentieri che i migranti irregolari, dopo il loro arrivo, transitassero verso il Nord Europa. In questo modo, si compensava di fatto la scarsa solidarietà degli altri Stati membri, che negli ultimi dieci anni hanno fatto fallire, in gran parte, i tentativi di redistribuzione più equa, con i ricollocamenti sul loro territorio di una parte dei migranti, soprattutto di quelli sbarcati sulle coste del Mediterraneo o soccorsi in mare.
In cambio, è stato istituito un nuovo “meccanismo di solidarietà”: gli Stati membri “sottoposti a pressione migratoria, a rischio di pressione migratoria o che si trovano ad affrontare una situazione migratoria significativa” potranno ricollocare un certo numero di richiedenti asilo negli altri Paesi dell’Unione, secondo quote decise ogni anno, proporzionali al Pil e alla popolazione di questi Paesi. I ricollocamenti non sono obbligatori, ma la solidarietà lo è: se uno Stato membro si rifiuta di ricollocare sul suo territorio, in tutto o in parte, la quota di migranti che gli è assegnata, dovrà fornire un contributo finanziario pari a ventimila euro per ogni migrante che non ha accolto. I contributi verranno destinati ai Paesi sotto pressione per aiutarli nella gestione dell’immigrazione irregolare.
La Commissione presenterà ogni anno una lista degli Stati membri più esposti a pressione migratoria, o a rischio di pressione migratoria nell’anno successivo, e proporrà una “decisione di attuazione” del Consiglio Ue per stabilire una “riserva annuale di solidarietà”, raccogliendo le offerte di ricollocamenti e/o contributi finanziari degli altri Paesi dell’Unione. Questa decisione è stata già presa la prima volta nel dicembre scorso per il 2026, e ha individuato come Paesi sotto pressione migratoria l’Italia, la Spagna, la Grecia e Cipro. Inoltre, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia e Polonia sono stati individuati come Stati che affrontano una situazione migratoria significativa, a causa della pressione cumulativa degli anni precedenti. Questi ultimi Paesi, di conseguenza, hanno ottenuto una riduzione dei loro impegni di solidarietà. Il Patto prevede una soglia minima annuale pari a trentamila ricollocamenti e seicento milioni di euro in contributi finanziari, ma, per il 2026, il Consiglio Ue ha ridotto la riserva di solidarietà a ventunomila ricollocamenti e 420 milioni di euro di contributi finanziari. Non è affatto scontato, tuttavia, che questo nuovo sistema funzioni davvero. Diversi governi (Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria) hanno continuato a opporsi al principio stesso della riserva di solidarietà, rifiutandosi categoricamente di procedere ai ricollocamenti, e resta da vedere se accetteranno di fornire i contributi finanziari.
Nel frattempo, la Commissione von der Leyen 2, molto più a destra di quella precedente, e molto più sensibile alle richieste dei governi dei Ventisette (a loro volta in maggioranza di centrodestra in seno al Consiglio Ue), ha presentato due proposte relative alle procedure di asilo e ai rimpatri dei migranti sottoposti a decisioni di espulsione da parte degli Stati membri, che hanno impresso una svolta ancora più dura – accolta con favore dall’estrema destra – alla politica europea contro l’immigrazione irregolare. L’obiettivo principale dichiarato è quello di dare un’attuazione concreta molto più rigorosa alle espulsioni, che finora solo nel 20% circa dei casi si traducono nell’effettivo allontanamento (in inglese removal) dei migranti a cui è stata rifiutata la protezione internazionale. Le cause più importanti di questo fenomeno sono la difficoltà di procedere ai rimpatri nei Paesi di origine con cui l’Unione non ha accordi di riammissione dei loro cittadini, e il fatto che i migranti sottoposti a decisione di espulsione spesso fanno perdere le loro tracce, soprattutto spostandosi in altri Stati membri.
Al centro di questa svolta c’è, da una parte, il concetto piuttosto discutibile di “Paese terzo sicuro” (l’Egitto, per esempio, è individuato come uno di questi Paesi), e, dall’altra, lo stravolgimento semantico e giuridico del termine “rimpatrio” (in inglese return) dei migranti. Queste due forzature servono a realizzare la soluzione prospettata: l’esternalizzazione della gestione di questi migranti “illegali” mediante accordi con Paesi terzi, un po’ sul modello Albania per l’Italia, ma con diverse correzioni, anche sostanziali, rispetto al modo in cui il governo Meloni aveva concepito inizialmente l’accordo con Tirana (i centri per i migranti nei Paesi terzi non saranno destinati a rinchiudervi i richiedenti asilo, ma a ospitare coloro a cui l’asilo è stato rifiutato). In sostanza, i migranti che non hanno il diritto di restare nell’Unione potranno essere ora “rimpatriati” non nel Paese di origine, ma in un qualunque Paese terzo considerato “sicuro”, nel senso che siano rispettati sul suo territorio “i princìpi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento”, a condizione che sia stato concluso un “accordo o intesa” tra quel Paese e lo Stato membro che ha espulso il migrante. In realtà, parlare di rimpatrio appare come una finzione giuridica, perché non solo il migrante espulso non tornerebbe nel proprio Paese di origine, ma potrebbe anche essere “deportato” (questo il termine più corretto) in un Paese terzo in cui non è mai stato, e con cui non ha alcun legame, né familiare o affettivo, né culturale, né linguistico, e neanche di vicinanza geografica con la vera patria.
Questa svolta è ormai quasi compiuta: due modifiche al regolamento sulle procedure di asilo (parte del Patto su asilo e immigrazione) sono state già approvate definitivamente a febbraio, relativamente alla definizione delle liste dei “Paesi terzi sicuri” e dei “Paesi di origine sicuri”, mentre un nuovo regolamento sulla finzione giuridica dei rimpatri è ormai in dirittura di arrivo, con il voto finale del parlamento europeo previsto mercoledì 17 giugno a Strasburgo, dopo l’accordo in “trilogo” raggiunto con il Consiglio Ue il primo giugno. In entrambi i casi, a sostenere queste modifiche (proposte dalla Commissione e approvate dai governi di centrodestra in seno al Consiglio Ue) nel parlamento europeo è stata una maggioranza che va dal Ppe all’estrema destra, molto diversa da quella di centrosinistra che aveva negoziato e sostenuto (anche se con non pochi mal di pancia) i compromessi del Patto su immigrazione e asilo nella scorsa legislatura.
Il nuovo regolamento sui rimpatri prevede che le espulsioni degli individui a cui è stato rifiutato l’asilo siano eseguite entro trenta giorni, con la deportazione dei migranti (comprese le famiglie con minori, ma esclusi i minori non accompagnati) in un Paese terzo sicuro legato da un accordo con lo Stato membro che ha deciso l’espulsione. Inoltre, i migranti che non cooperano con le autorità potranno essere rinchiusi fino a due anni e mezzo in centri di detenzione negli Stati membri. Infine, va rilevato che il regolamento rimpatri ha subìto una modifica importante durante i negoziati co-legislativi: è scomparso il concetto di “centri di rimpatrio” nei Paesi terzi. Il termine “centri di rimpatrio” (return hubs) appariva una sola volta nella proposta di regolamento originaria della Commissione europea, e non nel testo giuridico (né nei “considerando” preliminari, né nell’articolato), ma nella relazione iniziale (Explanatory Memorandum) della stessa Commissione. Nella proposta originaria, comunque, l’articolo 17 conteneva una frase (paragrafo 2c) in cui c’era un riferimento ai centri di rimpatrio, laddove si spiegava che “l’accordo o l’intesa” con il Paese terzo in cui vengono trasferiti i migranti deve stabilire “ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel Paese di origine o in un altro Paese in cui il cittadino di Paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile”. Ma questo paragrafo è stato poi cancellato, come si diceva, durante i negoziati tra il parlamento europeo e il Consiglio Ue.
Nell’Explanatory Memorandum della proposta di regolamento, inoltre, si precisava che l’accordo di uno Stato membro con un Paese terzo come sede di un “centro rimpatri” doveva “stabilire le modalità del trasferimento, nonché le condizioni per il periodo durante il quale il cittadino di Paese terzo soggiorna nel Paese, che può essere a breve o lungo termine”. Ma l’articolato del regolamento non contiene alcun limite di tempo in questo senso. Di conseguenza, il trasferimento di un migrante senza diritto di restare nell’Unione verso un Paese terzo “sicuro” non è più da intendere come una misura temporanea, in attesa del rimpatrio nel Paese di origine, ma come un possibile “rimpatrio” a tutti gli effetti, essendo indefinito il tempo di permanenza del migrante in quel Paese. Questo non significa che il migrante non possa poi essere trasferito nel proprio Paese di origine, se questo è possibile, o in un altro Paese terzo “sicuro”. Ma è solo una possibilità, appunto, non un obbligo.









